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Chiarimento

  • A seguito della proroga della scadenza per il ricevimento delle offerte, si richiede di poter presentare la garanzia provvisoria riportante la scadenza originaria poiché emessa precedentemente. 

    Domanda del: 20/04/2021 aggiornata il 20/04/2021
  • L’art. 93, comma 5, prevede che la garanzia provvisoria debba “avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta”. Considerata la proroga dei termini di scadenza per la presentazione dell’offerte, nel caso in cui la cauzione provvisoria sia già stata rilasciata, occorre procedere al rinnovo della stessa ovvero alla presentazione di un’appendice alla polizza originaria, idonea ad estendere la garanzia al nuovo termine di efficacia dell’offerta.

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