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Servizi assicurativi per IIT Lotto 2 – Polizza ALL RISKS Property

Soggetto aggiudicatore: Istituto Italiano di Tecnologia
Oggetto: Servizi assicurativi per IIT Lotto 2 – Polizza ALL RISKS Property
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 1.102.500,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 787.500,00 €
CIG: B37454063F
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: LABORATORIO CENTRALE DI RICERCA IIT
Aggiudicatario : COASS AXA-HDI - Capofila: AXA ASSICURAZIONI SPA
Data di aggiudicazione: 06 dicembre 2024 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 766.237,50 €
Data pubblicazione: 16 ottobre 2024 11:13:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 08 novembre 2024 13:00:00
Data scadenza: 15 novembre 2024 13:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
Documentazione Offerta Economica:

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Determina di aggiudicazione - firmata digitalmente 06 dicembre 2024 20:23:19 Atti di aggiudicazione
Determina Esclusione Bucchioni's Studio - prot. 8625-24 del 26-11-2024 29 novembre 2024 8:58:25 Atti di esclusione

Elenco chiarimenti

LOT-0002 - Servizi assicurativi per IIT Lotto 2 – Polizza ALL RISKS Property

Chiarimento n. 1

Domanda:

La base d’asta a quanto ammonta? Il disciplinare di gara prevede per il Lotto 2 Euro 787.500 per durata appalto pari a 30 mesi dalle ore 24:00 del 30/06/2024 (?) mentre il bando di gara riporta Euro 1.102.500 (comprende 6 mesi di proroga tecnica?) 

Risposta:

La base di gara per la durata di 30 mesi decorrenti dalle ore 00.00 del 31/12/2024 è pari ad euro € 787.500,00 incluse imposte. Il valore stimato del lotto 2, ottenuto sommando il valore dei 30 mesi iniziali a base di gara e il valore della proroga tecnica è € 1.102.500,00 incluse imposte. Si veda a tal riguardo l’art. 3.3 del Disciplinare di gara

Chiarimento n. 2

Domanda:

Dettaglio delle somme assicurate per singola ubicazione elencate al punto B) di pag. 7; detto dettaglio dovrà quindi essere redatto per ubicazione con indicazione, per ciascuna di esse, della somma assicurata per singola partita (Beni Immobili, RL, Beni Mobili, Strumenti impianti attrezzature da laboratorio, Bene Elettronici), non possiamo valutare il rischio con i dati aggregati per tutte le ubicazioni assicurate come previsto dal capitolato 

Risposta:

Si veda l’elenco dei cespiti per ubicazione pubblicato in data odierna all’interno della documentazione del lotto n. 2

Chiarimento n. 3

Domanda:

Sez. IX Limiti: la tabella riporta come intestazione “Limite d’indennizzo per periodo di assicurazione (se non diversamente specificato)”: a. I limiti espressi devono intendersi per la singola garanzia quale massima capacità messa a disposizione dalla Compagnia per l’intero periodo 31/12/2024 – 30/06/2027? b. Alcuni limiti prevedono, a fianco dell’importo in Euro, la dicitura per sinistro e per periodo di assicurazione che differenza c’è con i limiti in cui non vi è scritto nulla salvo l’importo in Euro? c. Tutti i limiti di indennizzo riportati nella tabella devono intendersi operanti cumulativamente anche per i beni previsti nella Sezione Elettronica? Ad esempio Fenomeno Elettrico è previsto un limite di Euro 350.000 per sinistro e per periodo di assicurazione si intende quale massima esposizione operante anche per i beni assicurati alla Sezione Elettronica partita 6 e 7? Pertanto in caso di danno da Fenomeno Elettrico ai beni assicurati alle Partite 6 e 7 la massima esposizione della Compagnia per l’intero periodo di assicurazione è pari a 300.000 + 100.000 di Maggiori Spese? 

Risposta:

 I limiti di indennizzo si devono intendere per sinistro e periodo di assicurazione, tranne quelli in cui è specificatamente indicato che il limite si intende per sinistro. Il periodo di assicurazione come definito dalle Definizioni di polizza è il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra  la data di effetto e la data di scadenza o cessazione annuale dell’assicurazione; A parte quelli indicati nella Sezione Elettronica, tutti gli altri limiti di indennizzo devono intendersi operanti anche per la Sezione Elettronica, quindi anche il Fenomeno Elettrico il cui limite di indennizzo per sinistro e periodo di assicurazione per le partite 6 e 7 è pari a € 350.000 + 100.000 di Maggiori Spese

Chiarimento n. 4

Domanda:

Il limite previsto per Maggiori Costi e Maggiori Spese della sezione elettronica è intenzione che possano essere cumulabili?

Risposta:

No.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Oltre Maggiori Costi/Spese si chiede conferma che è esclusa qual si voglia forma di copertura da danni da interruzione di esercizio. 

Risposta:

Si conferma che è esclusa qualsiasi forma di copertura da danni da interruzione di esercizio

Chiarimento n. 6

Domanda:

 Che differenza c’è tra beni elettronici ad impiego mobile e strumenti apparecchiature ad impiego mobile? Quali sono i valori complessivi dei beni assicurati nei due diversi casi e qual è il valore massimo del singolo bene sempre per singola categoria?

Risposta:

La differenza è evidenziata nelle Definizioni di polizza; a titolo meramente esplicativo un’apparecchiatura ad impiego mobile potrebbe essere un robot.  Per i beni elettronici ad impiego mobile, il limite di indennizzo è di € 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, mentre per gli strumenti, apparecchiature ad impiego mobile il limite d’indennizzo è di € 850.000 per sinistro e per periodo di assicurazione e al momento non è disponibile il valore massimo del singolo bene.

Chiarimento n. 7

Domanda:

Le Aeree Verdi come si intendono essere assicurate in particolare per gli eventi naturali? Il Capitolato fa riferimento ad un Articolo Boschi, Aree Verdi …ecc. che non sembra essere presente. 

Risposta:

Le Aree verdi non sono assicurate

Chiarimento n. 8

Domanda:

Tensostrutture , Tendostruture come si intendono essere assicurate in particolare per gli eventi naturali? Limiti indennizzo? 

Risposta:

Sono comprese con il limite di indennizzo previsto per gli Eventi Atmosferici

Chiarimento n. 9

Domanda:

Veicoli iscritti al PRA sono compresi nei beni Mobili e poi è prevista l’esclusione dai beni esclusi solo per quelli di proprietà, si richiede se sono tutti esclusi o quali vogliono essere assicurati e dove?

Risposta:

I veicoli iscritti al PRA non sono assicurati, anche se presente nella definizione di beni mobili

Chiarimento n. 10

Domanda:

Si precisa che i beni assicurati possono trovarsi anche in luoghi diversi dalle ubicazioni previste al punto B) di pagina 7 entro quale limite? 

Risposta:

Nessun limite

Chiarimento n. 11

Domanda:

Movimentazione Interna si può prevedere un limite di indennizzo?

Risposta:

E’ prevista la movimentazione di enti assicurati per loro natura fissi tra le ubicazioni, tra una sede e l’altra con un sottolimite di € 1.500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione

Chiarimento n. 12

Domanda:

Coppie, Insiemi e Serie si può prevedere un limite di indennizzo?

Risposta:

 Il limite di indennizzo  potrà essere inserito nelle varianti libere come regolamentate dal disciplinare di gara

Chiarimento n. 13

Domanda:

Perdita pigioni come opera il Limite? Euro 50.000 è un sottolimite di 300.000 dei Maggiori Costi? Euro 50.000 è inteso per Limite d’indennizzo per periodo di assicurazione.

Risposta:

Per la Perdita Pigioni il limite di indennizzo per sinistro e periodo di assicurazione è di € 50.000

Chiarimento n. 14

Domanda:

Sono presenti Impianti Fotovoltaici nelle ubicazioni assicurate?

Risposta:

No.

Chiarimento n. 15

Domanda:

È espressa volontà che il limite di Indennizzo per Allagamento sia più alto del limite previsto per Inondazione Alluvione?

Risposta:

NO, si tratta di un refuso, il limite di indennizzo è il 30% delle somme assicurate con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione

Chiarimento n. 16

Domanda:

Si richiede conferma circa la possibilità di sostituire/inserire a nuovo (se non previste) il testo delle clausole/esclusioni di seguito riportate con usuali testi della nostra Compagnia: a. Cyber Risks - CYBER Clause; b. Esclusione del rischio “Malattie pandemiche o epidemiche” c. Delimitazioni territoriali d. Sanzioni Internazionali
 

Risposta:

Le clausole in questione potranno  essere inserite nelle varianti libere come regolamentate dal disciplinare di gara.

Chiarimento n. 17

Domanda:

Si richiede spiegazione e volontà in merito la Sezione X Condizioni Speciali “Formazione”.

Risposta:

Si tratta  di un servizio di formazione erogabile da un ente esterno su richiesta del cliente, il cui costo risulta in capo all’Assicuratore

Chiarimento n. 18

Domanda:

Programmi in licenza d’uso” prevede un limite in Euro 15.000 sinistro e periodo di assicurazione, detto limite comprende anche “e simili” che sono previsti nella definizione?

Risposta:

si.

Chiarimento n. 19

Domanda:

Dal punto di vista della documentazione da presentare di cui al punto 15) del disciplinare, in caso di coassicurazione si chiede quali siano i documenti e le modalità di partecipazione da presentare in tale casistica.

Risposta:

Come indicato all’art. 15.1 “La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:
-    dal concorrente che partecipa in forma singola;
-    nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
-    nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo
 

Chiarimento n. 20

Domanda:

Report di Loss Prevention completo ed esaustivo della Top Location che riguardi sia l’analisi Incendio 4dell’intera ubicazione ma anche ri5ferita a tutto quanto riguarda la pa6rte Elettronica considerato che, com7e si evince dalla documentazi8one fornita, sino ad oggi era previsto9 un lotto Incendio ed uno Elettronica mentre con la presente procedura è stato tutto accorpato. La relazione dovrà essere esaustiva anche al fine di poter comprendere bene il rischio oggetto di copertura. La Sezione Elettronica prevede somme assicurate complessive per oltre 200 mln di euro ed auspichiamo che da detta relazione si possa comprendere anche da cosa e quali/quanti beni detta somma sia composta

Risposta:

Il dato richiesto non è al momento disponibile.

Chiarimento n. 21

Domanda:

Si chiede conferma che in caso di più modifiche apportate al medesimo articolo le stesse verranno considerate come un’unica variante, ad esempio nel caso in cui si apportino più modifiche alla SEZIONE IX LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE , che vadano a variare i limiti di risarcimento e/o i presidi, anche se riferiti a garanzie diverse, le stesse verranno considerate come unica variante e conteggiate una sola volta, alla luce di quanto previsto all’art.18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del Disciplinare

Risposta:

Ogni modifica verrà considerata come variante singola. Nel caso in cui venga modificato sia lo scoperto che la franchigia di una determinata garanzia, questa variazione verrà considerata unica

Chiarimento n. 22

Domanda:

Si chiede cortesemente di fornire la statistica sinistri aggiornata fino a settembre 2024

Risposta:

Il dato non è disponibile. Si prega di prendere visione della statistica di dettaglio Incendio ed Elettronica al 30/06/2024

Chiarimento n. 23

Domanda:

Si chiede di fornire la descrizione ed elenco immobili corredata dal valore di ricostruzione a nuovo di fabbricati, strumenti, impianti ed attrezzature di laboratorio per ciascuna ubicazione

Risposta:

Si prega di prendere visione del documento nel quale è riportato l’elenco cespiti per ubicazione corredati con i valori a nuovo

Chiarimento n. 24

Domanda:

Con riferimento alle partite 6. Strumenti, impianti, attrezzature da laboratorio e 7. Beni elettronici, si chiede di indicare l’eventuale presenza di beni in locali interrati e/o seminterrati. In caso di risposta affermativa si chiede di riportare il relativo valore e l’ubicazione

Risposta:

Morego 1 piano seminterrato, San Quirico 1 piano interrato, Roma Via Regina Elena 1 piano seminterrato

Chiarimento n. 25

Domanda:

Si chiede cortesemente di fornire l’elenco delle ubicazioni che rientrano nella partita rischio locativo
 

Risposta:

Si prega di prendere visione del documento nel quale è riportato l’elenco cespiti per ubicazione corredati con i valori a nuovo

Chiarimento n. 26

Domanda:

Si chiede conferma che le somme assicurate SEZIONE II siano relative alle sole ubicazioni del rischio indicate al punto B) e che siano esclusivamente situate sul territorio italiano

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 27

Domanda:

Relativamente alla garanzia “Terrorismo Sabotaggio” si chiede di confermare che siano da intendersi escluse le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche e/o biologiche

Risposta:

Si conferma esclusione costi o le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche e/o biologiche

Chiarimento n. 28

Domanda:

Si chiede cortesemente di confermare che il limite di indennizzo generale di € 25.000.000,00 per sinistro e per anno debba intendersi complessivo per la totalità dei beni eventualmente colpiti e che tutti gli altri limiti riportati alle singole garanzie debbano intendersi sottolimiti di tale importo

Risposta:

Si conferma che € 25.000.000 per sinistro e per anno è il limite massimo di indennizzo indipendentemente dalla tipologia di danno

Chiarimento n. 29

Domanda:

Si chiede di fornire il valore della massima unità di rischio (M.U.R.), intesa come il valore del fabbricato o l’insieme di fabbricati e del relativo contenuto dove sono concentrati i valori assicurati più elevati

Risposta:

Ubicazione di Morego

Chiarimento n. 30

Domanda:

Si chiede conferma che gli impianti fotovoltaici, solari e di produzione di energia in genere siano da intendersi esclusi dalla presente copertura, in caso negativo si chiede di fornire l’elenco degli impianti fotovoltaici e solari termici assicurati in polizza, con indicazione delle ubicazioni, dell’anno di costruzione e del relativo valore di ricostruzione a nuovo

Risposta:

Gli impianti fotovoltaici, solari e di produzione di energia in genere sono esclusi dalla copertura

Chiarimento n. 31

Domanda:

Si chiede conferma che in caso di esercizio del recesso per sinistro o della cessazione anticipata del contratto la Società non sia tenuta a concedere la proroga contrattuale

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 32

Domanda:

Si chiede conferma che in caso di esercizio del recesso per sinistro o della cessazione anticipata del contratto la Società non sia tenuta a concedere la proroga tecnica

Risposta:

La proroga tecnica deve essere concessa sia in caso di recesso annuale sia in caso di recesso per sinistro

Chiarimento n. 33

Domanda:

Con riferimento all’Art.46 ESCLUSIONI si chiede conferma che siano esclusi i danni causati da guasti meccanici in quanto l’Art. “Guasti macchine” non è disciplinato in polizza

Risposta:

Si conferma che i danni da guasti meccanici sono esclusi

Chiarimento n. 34

Domanda:

Con riferimento all’ Art.64 BENI ELETTRONICI – STRUMENTI, IMPIANTI, ATTREZZATURE DA LABORATORIO si chiede conferma che siano valide tutte le esclusioni di polizza riportate all’Art.46 Esclusioni, Sezione V

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 35

Domanda:

Relativamente alla SEZIONE X CONDIZIONI SPECIALI, Formazione, si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione, la Società possa suggerire una Società di formazione

Risposta:

Si conferma purché ovviamente non sia vincolante

Chiarimento n. 36

Domanda:

Con riferimento all’Art.77 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE si chiede di fornire la stima redatta dalla società specializzata. In caso non sia presente si chiede conferma che quanto previsto dalla clausola non sia operante

Risposta:

Esiste la stima redatta dalla società specializzata. per cui la clausola è operante. Al momento non è possibile divulgare la stima a terzi; verrà fornita all’aggiudicatario del contratto

Chiarimento n. 37

Domanda:

SEZIONE IX LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE: per la garanzia “Allagamenti” si chiede se il limite di indennizzo sia da intendersi pari al 30% delle somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € 20.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo e per la totalità delle ubicazioni assicurate

SEZIONE IX LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE: per la garanzia “Eventi atmosferici”: si chiede se il limite di indennizzo sia da intendersi pari al 30% delle somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € 10.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo e per la totalità delle ubicazioni assicurate.

SEZIONE IX LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE: per la garanzia “Inondazioni, alluvioni”: si chiede se il limite di indennizzo sia da intendersi pari al 30% delle somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € 20.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo e per la totalità delle ubicazioni assicurate

SEZIONE IX LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE: per la garanzia “Terremoto”: si chiede se il limite di indennizzo sia da intendersi pari al 30% delle somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € 10.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo e per la totalità delle ubicazioni assicurate
 

Risposta:

Quello indicato è il limite massimo di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione indipendentemente dalle ubicazioni eventualmente colpite da sinistro

Chiarimento n. 38

Domanda:

SEZIONE IX LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE: Si chiede conferma che per le garanzie “Allagamenti”, “Smottamento, cedimento e franamento”, “Terremoto”, “Valanghe, slavine e frane”, lo scoperto e il minimo previsti siano da intendersi per ciascun fabbricato e relativo contenuto

Risposta:

Quello indicato è il limite massimo di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione indipendentemente dalle ubicazioni eventualmente colpite da sinistro

Chiarimento n. 39

Domanda:

Si chiede cortesemente disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio, in fase di emissione, di poter sostituire le clausole “Esclusione Cyber” e “Malattie pandemiche o epidemiche” con le seguenti: 
“ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI 
 A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima. 
Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove: 
•    per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e 
•    il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e 
•    la patologia o malattia, la sostanza o l`agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d`uso di beni materiali assicurati.
Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività. 
La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura. 
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.
CLAUSOLA CYBER RISK
È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.
Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l`interruzione dell`attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.
Definizioni 
Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da: 
•    atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno; 
•    software intrusivi o malevoli; 
•    errori di programmazione o dell`operatore commessi dall`assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; 
•    qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell`assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; 
•    accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone; 
Per “Sistema informatico`` si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.
Per “Dati elettronici`` si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.
Per “Software intrusivi o malevoli`` si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.”
 

Risposta:

Le clausole in questione potranno  essere inserite nelle varianti libere come regolamentate dal disciplinare di gara

Chiarimento n. 40

Domanda:

chiediamo conferma che l`Art.20 COASSICURAZIONE E DELEGA possa essere sostituito, in caso di aggiudicazione, con la ns clausola come segue: “L’assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto in Scheda di polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker indicato in Scheda di polizza che ne ha affidato l’incarico alla………………: di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker e dalla Incaricata informandone le Coassicuratrici. L’incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell’assicurazione. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell’incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc). È fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del Broker incaricato direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo 

Risposta:

La clausola in questione potrà essere inserita nelle varianti libere come regolamentate dal disciplinare di gara.

Chiarimento n. 41

Domanda:

chiediamo conferma che siano esclusi dalla garanzia di cui all`art.49 ``Eventi Atmosferici`` i danni a Strumenti, impianti, attrezzature da laboratorio, le macchine da ufficio elettroniche, qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei beni immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi    

Risposta:

Si conferma