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Chiarimento

  • Spett.le IIT, con riferimento alla procedura in oggetto e allo schema di contratto: - chiediamo conferma che prima dell’applicazione delle penali venga effettuato il contradditorio; - art 18 chiediamo conferma che la manleva opererà solo per responsabilità accertate del fornitore; - art 23 chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali. Con riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria, Disciplinare, punto 5.3, chiediamo, in caso di verifica del possesso dei requisiti, di poter produrre in alternativa alle 2 Referenze Bancarie i Bilanci depositati relativi al triennio 2014 - 2015 - 2016. In attesa di riscontro porgiamo Distinti Saluti.

    Domanda del: 23/08/2017 aggiornata il 23/08/2017
  • In riferimento ai quesiti posti, si specifica quanto segue:

    • Lo Schema di contratto, così come gli ulteriori documenti di gara esprimono puntualmente la modalità di applicazione di eventuali penali nonché le opportune manleve del Fornitore. Si precisa altresì che lo Schema di contratto viene allegato ai documenti di gara, poiché costituisce un elemento importante per la valutazione delle clausole contrattuali che disciplineranno l’esecuzione della fornitura in oggetto. Tale documento costituisce altresì un’idonea integrazione delle previsioni non contenute nella restante documentazione di gara . In tal senso, si ritiene che l’offerente possa in tal modo presentare un’offerta seria e completa.
    • Al momento non è possibile quantificare l’ammontare delle spese contrattuali, poiché esse dipendono dal numero di pagine del contratto stesso e dei documenti ad esso allegati. Per ogni ulteriore dettaglio sulla Disciplina dell’imposta di bollo si rimanda al D.P.R. 642/1972 e s.m.i.
    • In merito alle referenze bancarie, fermo restando quanto espressamente previsto nel Disciplinare di Gara agli artt. 5.3 e 15 , si rimanda al combinato disposto dell’art. 83, co. 4, e dell’Allegato XVII Parte I del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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