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Chiarimento

  • Con riferimento al requisito di cui al par. 7.2 del Disciplinare, che prevede la realizzazione di una raccolta premi nel ramo danni, nel triennio 2017/2018/2019, pari almeno ad € 80.000.000,00 all’anno, si chiede: [...]

    considerando che (in base al fondamentale principio comunitario dell'home country control) la classificazione per rami dei vari prodotti assicurativi e dei relativi premi è di competenza della normativa del paese ove l'impresa ha la propria sede, si chiede di conferma che: - ove una compagnia estera, debitamente autorizzata in Italia, in applicazione della normativa del proprio paese di origine, classifichi le polizze a copertura del rischio di invalidità o morte da infortunio/malattia come prodotti vita di ramo I, anziché come prodotti ramo danni, il requisito relativo al fatturato richiesto dal bando possa essere comunque soddisfatto presentando la raccolta relativa ai prodotti morte e invalidità da infortunio/malattia, pur se classificata come raccolta vita di ramo I. In caso di risposta negativa, si chiede quale documentazione debba essere prodotta dall'impresa estera al fine di provare di avere una raccolta premi sufficiente a rispettare i requisiti richiesti dal bando, indipendentemente dalla classificazione per rami operata in virtù del proprio diritto domestico. Di poter comprovare la quanto sopra esclusivamente mediante una “dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) della raccolta premi dichiarata in sede di gara”, come da Disciplinare al par. 7.2, in quanto il bilancio della compagnia (redatto secondo i criteri del paese ove l’impresa ha la propria sede) non presenta una granularità tale da poter distinguere il peso della raccolta premi relativa polizze a copertura del rischio di invalidità o morte da infortunio/malattia rispetto alla raccolta premi totale.

    Domanda del: 31/08/2020 aggiornata il 31/08/2020
  • Con la presente si informa che se, in applicazione della normativa del paese di origine della Compagnia estera debitamente autorizzata in Italia, le polizze a copertura del rischio di invalidità o morte da infortunio/malattia sono classificate come prodotti vita di ramo I, anziché come prodotti ramo danni, il requisito relativo al fatturato richiesto può essere comunque soddisfatto presentando la raccolta relativa ai prodotti morte e invalidità da infortunio/malattia, pur se classificata come raccolta vita di ramo I

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